la persona fisica, l'uomo, è il soggetto giuridico per eccellenza: l'attributo della soggettività spetta a tutti gli uomini senza distinzione.
gli elementi decisivi ai fini dell'attribuzione della perdita della soggettività nascita e morte sono state lungamente considerate per tradizione il momento iniziale il momento finale dell'esistenza della persona fisica.
>la nascita intesa come separazione del concepito dal corpo materno richiede la vita ma non è necessario requisito della vitalità, cioè l'attitudine a sopravvivere dopo la nascita.
>nel codice civile articolo 1 parla dei diritti che la legge riconosce a favore del concepito e ne subordina l'acquisto all'evento della nascita ma si tratta di diritti che hanno carattere essenzialmente patrimoniale.
•i "concepiti al tempo dell'apertura della successione sono ammessi a succedere a causa di morte.
•una donazione può essere fatta "anche a favore di chi è soltanto concepito".
l'acquisto dei diritti attribuiti per successione e per donazione al concepito È tuttavia rinviato e condizionato l'evento della nascita: se la nascita non si verifica, le attribuzioni si considerano come non avvenute.
•le norme che consentono di ricevere per testamento (art. 462, 3º comma, c.c.) e per donazione (art. 784, 1º comma, c.c.) anche a chi non sia stato ancora concepito, purché figlio di una determinata persona vivente al tempo, rispettivamente, dell'apertu- ra della successione e della donazione: non si tratta di un'anticipazione condizionata della capacità di ricevere, ma solo di una particolare protezione della volontà del testatore o del donante.
>Un rilievo specifico assume tuttavia il riconoscimento, a favore del nascituro, di una particolare tutela di natura personale.
Il concepito, anche prima della nascita, può essere riconosciuto, sia congiun- tamente che separatamente, come figlio naturale dai genitori (art. 254, 1º comma, c.c.) che assumono immediatamente tutti gli obblighi e tutti i diritti che derivano dal riconoscimento (art. 261 c.c.) (Vol. III).
I genitori, sia legittimi che naturali, "rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni" (art. 320, 1º comma, c.c.).
>Ma è soprattutto in tempi più recenti il codice civile si ha una diversa considerazione della persona umana durante la vita prenatale: particolar mente significative sono le indicazioni che provengono da leggi speciali successive al codice civile. La 1. 29 luglio 1975) n. 405, istitutiva dei consultori familiari, fa esplicito riferimento alla tutela della salute del "prodotto del concepimento", attribuendo al nascituro la garanzia del "fondamentale diritto dell'individuo", sancita dall'art. 32 Cost. E la 1. 22 maggio 1978, n. 194, sull'interruzione volontaria della gravidanza, afferma in apertura (art. 1, 1° comma) il principio della tutela della vita umana "dal suo inizio".
>La tutela della salute del nascituro tende a presentare problemi di varia natura, nuovi e meno nuovi. tutela della salute del nascituro per i danni subiti prima della nascita o all'atto stesso della procreazione (malattie ereditarie o trasmesse in gravidanza).
>Il percorso del legislatore speciale culmina nella recente, categorica affermazione della soggettività del concepito contenuta nella 1. 19 febbraio 2004, n. 40 che ha introdotto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita". All'art. 1-che enuncia le finalità delle nuove disposizioni - è infatti sancito un principio generale: la legge "assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito".collocando l'inizio della vita umana non più al momento della nascita, bensì all'inizio della vita prenatale.
>il Capo VI è invece effet-tivamente dedicato a predisporre "Misure a tutela dell'embrione", attraverso una serie di divieti, il primo e più generale dei quali è enunciato all'art. 13, 1º comma, con l'ampia formula che vieta "qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano".
>In coerenza con questa evoluzione successiva al codice civile, si può ormai configu- rare la soggettività della persona umana già prima della nascita, pur in assenza dell'ul- teriore attributo della capacità giuridica (v. infra,
+il momento della morte intesa come fine dell'esistenza della persona fisica è il momento della morte reale.
+il legislatore del codice civile che aveva messo in riferimento alla morte come momento finale della soggettività dell'uomo per il diritto e aveva anche evitato di fornire una definizione di morte: Era considerato naturale affidare il compito all'opera del medico.
+i progressi della scienza e della medicina hanno portato all'esigenza di certezza della morte e un'esigenza di tempestività nell'accertamento della morte. dall'altro canto i progressi della tecnica di sopravvivenza assistita hanno reso non univoca nozione stessa di morte reale.
il legislatore speciale è intervenuto nella complessa materia con la previsione di due diverse modalità di accertamento della morte.
Nel 1975 sono state introdotte due regole per accertare la morte, con metodi e tempi diversi.
1)La prima regola (detta “metodo tradizionale”) era stabilita dal Regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. 803/1975) e stabiliva che il medico necroscopo, cioè un medico nominato dal sindaco, doveva verificare la morte non prima di 15 ore dal decesso.
2)La seconda regola, introdotta dalla legge 644/1975, riguardava i prelievi di organi per trapianto. Qui, la morte doveva essere accertata in modo più rapido, utilizzando strumenti come l’elettrocardiogramma, e verificando l’assenza di respirazione spontanea e di attività elettrica cerebrale. Inoltre, per garantire la correttezza dell’accertamento, veniva richiesta una “collegialità”, cioè il controllo da parte di tre medici: uno specializzato in cardiologia e uno in elettroencefalografia.
+In sintesi, la prima regola prevedeva un tempo più lungo per accertare la morte, mentre la seconda consentiva un accertamento più rapido ma con maggiori garanzie, come la supervisione di tre medici.
+La materia è ora disciplinata dalla 1. 29 dicembre 1993, n. 578 che reca "Norme per l'accertamento e la certificazione della morte" e che introduce, per la prima volta, una definizione della morte come "cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo". Alla definizione unitaria di morte si contrappone peraltro un duplice metodo di accertamento.
Il metodo tradizionale si affida ancora all'accertamento empirico e richiede un periodo di osservazione di ventiquattro ore. Molto più rigorosa è la disciplina dei metodi di accertamento precoce.
+In particolare vengono fatti distingue due tipi di morte: quella per “arresto cardiaco” e quella di persone con lesioni cerebrali o sottoposte a rianimazione. La morte per arresto cardiaco si verifica quando il cuore smette di battere per un periodo sufficientemente lungo da causare la perdita irreversibile di tutte le funzioni del cervello. In questo caso, l’accertamento della morte è più semplice.
Per chi ha lesioni cerebrali o sta ricevendo rianimazione, invece, è più difficile verificare la perdita di funzione cerebrale, quindi è necessario fare accertamenti più complessi.
Il legislatore ha scelto di non definire nei dettagli le modalità tecniche di accertamento della morte, lasciando che vengano stabilite con un decreto ministeriale. Questo permette di aggiornare facilmente le regole in base ai progressi scientifici e medici.
+La morte produce la fine dell'esistenza della persona umana e, dunque, provoca l'estinzione del soggetto giuridico. Per il diritto viene meno un centro unita-no di imputazione di diritti e di obblighi e, più in generale, di situazioni giuridiche sog-gettive. Si pone così il problema di regolare le situazioni soggettive di cui il defunto era titolare, che viene risolto dalla disciplina delle successioni a causa di morte (Vol. III), contenuta nel Libro Il del codice civile che introduce subito la nozione di apertura della successione: "La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto" (art. 456 c.c.).
+Il testo discute concetti legati alla morte e al rispetto della volontà del defunto. Si parla di “prolungamento della personalità” per indicare che, dopo la morte, si rispetta la volontà espressa in vita, come nel testamento. Il testamento biologico, però, non è davvero un testamento: è una dichiarazione che riguarda le decisioni sanitarie in caso di malattia terminale, per quando una persona non può più decidere autonomamente.
Il rispetto della dignità umana e la libertà di autodeterminazione sono principi importanti, come stabilito dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione di Oviedo. La legge stabilisce che nessuno può essere costretto a un trattamento sanitario senza una legge che lo imponga.
Inoltre, si fa una distinzione tra l’interruzione delle tecniche rianimatorie e l’eutanasia. L’eutanasia, sia attiva che passiva, è vietata dai codici etici medici, ma la linea tra trattamenti medici appropriati e eutanasia può essere difficile da tracciare in alcuni casi, come nel noto caso di Eluana Englaro.
+L'importanza degli effetti della morte della persona fisica rende necessario definire con certezza il momento della morte. Quando più persone muoiano insieme (nello stesso sinistro o nella stessa calamità: si pensi a un terremoto, a una sciagura aerea o a un attentato terroristico) può risultare difficile, se non impossibile, accertare il momento esatto della morte di ciascuna persona.
+ Il codice civile vigente ha adottato il principio della commorienza, generalizzando la sua sfera di rilevanza: la regola - non più collegata alla disciplina delle successioni - è dettata nel Libro I, nell'ambito della materia delle persone fisiche, da una delle prime norme del codice, l'art. 4 c.c. "Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento": è peraltro possibile, a chi vi abbia interesse, provare la sopravvivenza di una persona a un'altra.
•non sempre la morte di una persona può essere direttamente accertata visto che non è sempre possibile rinvenire o riconoscere il cadavere ma tuttavia la morte della persona appaia ragionevolmente certa, in virtù delle circostanze del caso concreto: si procede all'accertamento indiretto della morte, fondato sulla redazione da parte dell'ufficiale dello stato civile o di un altro pubblico ufficiale, di un processo verbale contenente l'esatta descrizione degli avvenimenti che escludono la sopravvivenza della persona.
a)si può avere una semplice possibilità di morte (che si traduce nella disciplina della scomparsa),
b)una probabilità di morte (che conduce al regime giuridico dell'assenza),
c)una presumibilità di morte (che consente di giungere alla dichiarazione di morte presunta)
a) la scomparsa È una situazione che si verifica quando "una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o della sua ultima residenza e non si hanno più sue notizie " (Art.48 c.c.): il tribunale competente può nominare un curatore dello scomparso, ai fini di conservazione del patrimonio dello scomparso e a tutela dei suoi potenziali successori.
la situazione legale di una persona che scompare, cioè non è più rintracciabile, ma non è ufficialmente dichiarata morta.
• Articolo 69 del Codice Civile: Questo articolo dice che nessuno può reclamare diritti (ad esempio, eredità) a nome di una persona di cui non si conosce nemmeno l'esistenza. In altre parole, se qualcuno sta cercando di ereditare per conto di una persona scomparsa, non può farlo senza avere certezza che questa persona sia effettivamente morta.
•Articolo 70 del Codice Civile: Se una persona scompare e c'è una successione (cioè, si sta ereditando qualcosa), la legge stabilisce che la successione vada a chi avrebbe diritto in caso di morte della persona scomparsa, come se fosse morta. Tuttavia, ci sono delle precauzioni per proteggere i diritti della persona scomparsa nel caso in cui riappaia o venga dimostrato che è ancora viva.
b) quando dalla scomparsa siano trascorsi due anni (che decorrono dal giorno in cui risale l'ultima notizia) i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere diritti sul patrimonio dello scomparso possono chiedere al tribunale competente di emettere, con sentenza, una dichiarazione di assenza (Art.49 c.c.). gli effetti della sentenza hanno carattere quasi esclusivamente patrimoniale poiché risulta probabilmente che la persona sia morta, viene fornita a tutela a particolari categorie di soggetti a favore dei quali produrrebbe effetti la morte dell'assente.
•Se una persona è dichiarata assente (cioè non si sa se è viva o morta), i suoi diritti possono essere temporaneamente gestiti da altri. Ad esempio, chi avrebbe diritto ai suoi beni o sarebbe esonerato da obblighi, può chiedere di prendere temporaneamente il suo posto. Inoltre, chi sarebbe erede dell’assente può chiedere di gestire i suoi beni fino a una decisione definitiva.
•Se l’assente torna o si prova che è ancora vivo, chi ha gestito i suoi beni deve restituirli, ma potrebbe perdere alcuni diritti se l’assenza è stata volontaria e ingiustificata. Se invece si prova che l’assente è morto, si apre la sua successione come per chiunque altro.
•L’assenza non scioglie il matrimonio dell’assente, ma c’è una regola speciale: se il coniuge dell’assente si sposa di nuovo durante l’assenza, il matrimonio non può essere impugnato, nonostante sia un caso di bigamia.
c)Quando dalla scomparsa siano trascorsi dieci anni, e anche se non vi sia stata la dichiarazione di assenza, il Tribunale può emettere, su istanza degli interessati e del pubblico ministero, una sentenza che dichiara la morte presunta (art. 58 c.c.).
•In casi eccezionali previsti dal codice civile e da leggi speciali la morte presunta può essere dichiarata anche prima che siano trascorsi dieci anni (art. 60 c.c., per i casi di scomparsa in guerra o in prigionia e di infortunio; 1. 3 giugno 1949, n. 320, per i casi di scomparsa legata alla situazione politico-militare italiana negli anni 1940-45).
•La dichiarazione di morte presunta produce effetti sia sul piano patrimoniale sia sul piano personale. Sul piano patrimoniale, ai soggetti che avevano ricevuto dalla dichiarazione di assenza una tutela limitata e provvisoria viene attribuita una tutela tendenzialmente piena e definitiva.
•I soggetti che avevano ottenuto l'esercizio temporaneo di diritti ne acquistano l'esercizio definitivo; coloro che erano stati temporaneamente esonerati dalle loro obbligazioni vengono definitivamente liberati; chi era stato temporaneamente immesso nel possesso dei beni dell'assente, acquista il diritto di disporne liberamente. Cessano le varie cautele a tutela della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta, ma non quella dell'inventario dei beni (art. 63 c.c.).
•Sul piano personale, è previsto che il coniuge del presunto morto possa contrarre nuovo matrimonio, ma il nuovo matrimonio è destinato a essere dichiarato nullo qualora il presunto morto ritorni (art. 68 c.c.). Il che induce a ritenere che il primo matrimonio non sia sciolto per effetto della dichiarazione di morte presunta, come avviene invece in caso di morte (Vol. III). A tutela del coniuge che ha contratto nuovo matrimonio, tuttavia, è previsto che la nullità non possa essere pronunziata quando venga accertata la morte reale del presunto morto "anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio" (art. 68, 3° comma, c.c.).
•Sembra difficile, alla luce delle previsioni legislative esaminate, configurare la dichiarazione di morte presunta come ipotesi di accertamento indiretto della morte. Manca infatti, alla prima, il carattere definitivo degli effetti che la morte, direttamente o indirettamente accertata, produce.
Il Libro I del codice civile si i apre con una norma dedicata alla capacità giuridica: Part. [c.c stabilisce che "la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita
•La capacità giuridica viene tradizionalmente definita ( dalla dottrina) come l'attitudine di un soggetto a essere titolare di diritti e di obblighi o, più in generale, di situazioni giuridiche soggettive.
•In passato avevamo una tendenziale identificazione e una sostanziale compresenza tra soggettività e capacità giuridica. Alla condizione dell'uomo la capacità giuridica ha finito per essere collegata al pari della soggettività, con il risultato di un'artificiosa,duplicazione degli attributi che l'ordinamento riferisce alla persona umana.
•Per spiegare questa duplicazione si è detto introducendo una distinzione sottile quanto evanescente che, mentre la soggettività descrive in sintesi il modo in cui il diritto considera l'uomo (e le altre realtà cui è attribuita la condizione di soggetti), la capacità giuridica delinea il modo in cui l'uomo ha accesso al diritto.
L'equazione tra soggettività e capacità giuridica nata non senza difficoltà, con finalità di realizzazione del principio di eguaglianza) conosce attualmente un rapido declino.
Se la capacità giuridica è attributo strettamente legato dal codice civile al momento della nascita, così come ancora detta l'art. 1 c.c., la soggettività si estende fino a comprendere la condizione del concepito, così come ora appare dalla 1. n. 40/2004 (v. retro, I).
•Un ulteriore, tradizionale elemento di distinzione tra soggettività e capacità giuridica è stato individuato nel fatto che, mentre la soggettività sarebbe un quid semplice (non può che esistere o non esistere), la capacità giuridica rappresenterebbe un quantum (suscettibile di graduazione). In altri termini, non si può comprimere o misurare la sog- gettività, mentre si potrebbe comprimere o misurare la capacità giuridica: sembra configurarsi dunque la possibilità di limitazioni alla capacità giuridica, anche se non può mai giungersi proprio in virtù della tendenziale identificazione tra soggettività e capacità giuridica a immaginare una incapacità giuridica generale.