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La possibilità di esprimere liberamente il proprio pensiero
Il quadro probatorio, il pericolo di fuga e la reiterazione del reato da parte del condannato, imputato e internato
La Costituzione pone le basi per una riforma che si concretizzerà con la L. 354/1975
Creare cameroni per far convivere tutti insieme i detenuti
Creare una struttura panottica per controllare i detenuti a vista
Le raccomandazioni del Consiglio d'Europa del 11/01/2016 prevedono che tutte le persone private della libertà personale debbano essere trattate nel rispetto dei diritti dell'uomo, garantendo condizioni dignitose e un trattamento umano.
Lo sviluppo economico del dopoguerra ha portato a scardinare l'isolamento dei detenuti e a inserirli in un contesto lavorativo, promuovendo la rieducazione e il reinserimento sociale.
Pena come prevenzione
È un diritto solo dei detenuti stranieri
Le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Previsione di pene e misure di sicurezza: Art. 1 e 199 cp
Sono complementari
Sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private, all'interno dell'istituzione penitenziaria
I detenuti creano una nuova realtà sociale organizzata e regolata secondo codici consuetudinari in cui prevalgono spirito di coesione e identità di gruppo
L'art. 13 Cost. stabilisce che la libertà personale è inviolabile e che le restrizioni sono ammesse solo in presenza di un atto motivato dall'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge, garantendo la tutela dei diritti fondamentali anche in stato di detenzione.
I principi innovatori di Beccaria includono l'umanizzazione della pena, l'abolizione della pena di morte e dei trattamenti inumani, la proporzionalità tra reato e pena, e la certezza della pena.
Il sistema del 'doppio binario' nel diritto penale prevede l'applicazione congiunta di pene e misure di sicurezza, come stabilito dagli Artt. 1 e 199 del codice penale, per affrontare sia la colpevolezza che la pericolosità sociale del reo.
L'Art. 15 L. 354/1975 disciplina il trattamento del detenuto in un'ottica rieducativa, includendo attività come il lavoro, l'istruzione, la religione, le attività culturali, ricreative e sportive, mirando al reinserimento sociale del condannato.
Solo intervento di sostegno
È un regime che prevede una serie di restrizioni al trattamento e ai diritti del detenuto e si applica ai soli detenuti ritenuti particolarmente pericolosi per la sicurezza penitenziaria
L'art. 15 L. 354/1975 disciplina gli elementi del trattamento dei detenuti, internati e degli imputati, includendo aspetti come il lavoro, l'istruzione, la religione e le attività ricreative.
Secondo criteri previsti dalla legge: minori, uomini, donne
Attraverso l'ordine e la disciplina
La differenza tra detenuti e internati si fonda sulla distinzione tra pene (per i detenuti) e misure di sicurezza (per gli internati), che hanno finalità e regimi giuridici diversi.
Limitato e comunque tale da favorire l'individualizzazione del trattamento
L'Art. 14 comma 2 del DPR 230/2000 prevede che il trattamento rieducativo debba essere comune e mirare a evitare influenze nocive reciproche tra gli internati e i detenuti, promuovendo un ambiente positivo.
Non prevedeva il trattamento dell'istruzione
Nel Medioevo, la funzione principale del carcere era redentiva, ovvero mirava a indurre il condannato al pentimento attraverso l'isolamento e la preghiera.
L'orientamento della Scuola Positiva prevedeva la pena come prevenzione, l'adozione di misure cautelari e una pena a tempo indeterminato fino alla risocializzazione del condannato.
Rientra nel solco in una prospettiva trattamentale
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità
Conservano tutti i diritti che non sono loro tolti secondo la legge e con la loro condanna
Da tutte le norme nazionali, Costituzionali ed sovranazionali
La dignità può essere vista sia come 'dote', un diritto inviolabile connesso alla persona, sia come 'conquista', un valore che l'individuo acquisisce e mantiene attraverso il proprio percorso di vita e rieducazione.
Funzione rieducativa
Il codice penale, il codice di procedura penale e il regolamento penitenziario
Sì, ai detenuti è concesso stare all'aperto per almeno un paio di ore al giorno, salvo casi eccezionali previsti dalla legge, e preferibilmente per attività sportiva.
Per i detenuti, gli interventi nei trattamenti penitenziari previsti sono di sostegno e rieducazione, volti a favorire il loro reinserimento sociale e a prevenire la recidiva.
L'autorità giudiziaria
Il carcere assume le caratteristiche moderne con la riforma del diritto penitenziario L. 354/1975.
Il diritto di difesa previsto dall'art. 24 Cost. prevede che tutti possano agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, garantendo un giusto processo e la possibilità di essere assistiti da un difensore.
Con il pensiero illuminista, le prigioni sono state modificate secondo un nuovo pensiero sociale, passando da luoghi di mera detenzione a strutture che miravano a un certo grado di rieducazione e umanizzazione.
L'organo che si occupa dell'ingresso in carcere del detenuto è la polizia penitenziaria.
Con l'entrata in vigore della Costituzione nel 1948
Sono indifferenti
L'autorizzazione giudiziaria è fondamentale nel trattamento penitenziario, in quanto tutela il quadro probatorio, il pericolo di fuga e la reiterazione del reato, garantendo che le decisioni siano prese nel rispetto dei diritti del condannato, imputato e internato.
Il trattamento dei detenuti avviene in modo individualizzato, basato sulla personalità di ciascun detenuto, e può includere attività di gruppo per favorire l'integrazione.
La dignità come 'dote' è un diritto inviolabile e intrinseco alla persona, riconosciuto dalla Costituzione. La dignità come 'conquista' è un valore che si acquisisce e si mantiene attraverso il percorso di vita, le azioni e il rispetto delle norme, in una prospettiva dinamica e rieducativa.
Il primo carcere 'moderno' in Italia è stato Napoli, Vicaria.
Pene umanizzate
Preferibilmente all'attività sportiva
Deve essere sana e sufficiente
L'Art. 5 L. 354/1975 è fondamentale perché stabilisce che gli edifici penitenziari devono contenere locali per esigenze individuali e collettive, promuovendo un ambiente che favorisca il trattamento rieducativo e il rispetto della dignità del detenuto.
Ha un contenuto programmatico
La corrispondenza epistolare è un diritto di tutti i detenuti, ammessa se è convenzionata con le poste, ma sempre sottoposta a visto di controllo per ragioni di sicurezza.
Sì, la letteratura dell'800 ha influito sul moderno sistema penitenziario, portando a una revisione del sistema punitivo e all'introduzione di concetti come la rieducazione.
Il principio di 'non contrarietà al senso di umanità' sancito dalla Costituzione significa che la pena non deve mai degradare la persona, infliggere sofferenze inutili o trattamenti crudeli, ma deve sempre rispettare la dignità umana del condannato.
La letteratura del '700 denunciava il sistema punitivo arcaico della detenzione, l'inefficacia della pena e la poca affidabilità dell'istituto penitenziario.
Lo svolgimento delle attività in comune all'interno degli istituti penitenziari avviene in appositi spazi e locali, garantendo momenti di socializzazione e partecipazione a diverse attività.
Il Carcere di Trento risponde alle caratteristiche di cui all'art. 5 L. 354/75, essendo un istituto di nuova formazione che integra le esigenze di sicurezza con quelle trattamentali, favorendo l'individualizzazione del trattamento.
La prigionizzazione è il fenomeno per cui i detenuti creano una nuova realtà sociale all'interno del carcere, con codici consuetudinari e un forte spirito di coesione e identità di gruppo. Questo può portare a una subcultura carceraria che influenza il comportamento e le relazioni dei detenuti, a volte in contrasto con gli obiettivi rieducativi dell'istituzione.
Agli artt. 27 comma 2-3 e Art. 3 della Costituzione
Rende difficoltoso il trattamento dei detenuti per gruppi
Il 'nome' per un detenuto è un diritto che sancisce l'individualità della persona detenuta, garantendo il riconoscimento della sua identità personale anche all'interno dell'istituto penitenziario.
È possibile in presenza di un atto motivato dall'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge
Umanizzazione della pena e tendenziale rieducazione del condannato
Le REMS (Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza) sono strutture sanitarie con funzione terapeutico-riabilitativa, destinate all'esecuzione delle misure di sicurezza detentive, in sostituzione degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, con l'obiettivo di superare l'approccio meramente custodiale.
Disciplina il trattamento del detenuto inteso come: lavoro, istruzione, religione, attività culturali, ricreative, sportive.
Non deve superare i sei mesi di detenzione
Pene corporali e pena di morte
Il 'sistema punitivo arcaico della detenzione' si riferisce a un modello di pena obsoleto e inefficace, che non mirava alla rieducazione del condannato ma principalmente alla punizione e alla deterrenza, con istituti penitenziari poco affidabili.
L'individualizzazione del trattamento è fondamentale nel contesto penitenziario perché permette di adattare gli interventi rieducativi e di sostegno alle specifiche esigenze e caratteristiche di ciascun detenuto, favorendo un percorso di reinserimento più efficace e personalizzato.
Sì, con l'avvento della Costituzione, il sistema penitenziario cambia radicalmente, ponendo le basi per una riforma che si concretizzerà con la L. 354/1975, introducendo principi di umanizzazione e rieducazione della pena.
Perdono tutti i diritti civili e politici
Ha un contenuto programmatico
Devono contenere locali per esigenze individuali e collettive
Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza
Il principio di 'umanizzazione della pena' sancito dall'Art. 27 Cost. implica che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, rispettando la sua dignità.
Il codice penale, il codice di procedura penale e il regolamento penitenziario
Scardinare l'isolamento dei detenuti e inserirli in un contesto lavorativo
Sì in maniera abbastanza consapevole per compensare la perdita degli affetti e la incertezza sul futuro
Si applica indistintamente a tutti i carceri anche quelli di vecchia struttura come Regina Coeli, San Vittore, Poggio Reale
È un diritto che sancisce l'individualità della persona detenuta
Sì ma solo su autorizzazione dell'attività giudiziaria precedente
Dalla Costituzione negli artt. 2 e 13 Cost.
Il pensiero illuminista ha portato all'abolizione della pena di morte e dei trattamenti inumani, promuovendo un approccio più umano e razionale alla giustizia penale.
L'entrata in vigore della Costituzione nel 1948 ha portato alla soppressione della pena di morte, segnando un cambiamento fondamentale nell'approccio alla giustizia penale in Italia.
Rientra nel solco in una prospettiva trattamentale
Quella istituzionale è quella prevista dalle norme penitenziarie che prevedono attività tratta mentali e norme che favoriscono l'istruzione come ad es dall'art. 21 DPR 230/000, quella ambientale è quella che il detenuto acquisisce nelle relazioni sociali e familiari
È un riferimento evanescente
Errori giudiziari nascenti dal fanatismo e bigottismo religioso
Un detenuto che vive pacificamente e partecipa alle attività trattamentali ottiene benefici come la possibilità di scegliere i compagni di cella e un trattamento privilegiato dalla polizia penitenziaria.
Umanizzazione della pena
Esercizio del potere della Pubblica Autorità
L'Art. 27 comma 2 Cost. prevede che l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva, sancendo il principio di non colpevolezza fino al terzo grado di giudizio.
L'abolizione della pena di morte, garanzie processuali, la certezza della pena, la pena come concetto retributivo
Le modalità di ingresso in istituto
La dignità come conquista si identifica in una prospettiva dinamica, nel solco dell'art. 21 DPR 230/2000, che riconosce la capacità dell'individuo di acquisire e mantenere la propria dignità attraverso il percorso rieducativo.
L'Art. 96 al comma 3 c.p.p. prevede che la nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata o in custodia cautelare, possa essere fatta anche da un prossimo congiunto, garantendo il diritto alla difesa.
Sì, esiste un residuo di libertà per la persona detenuta. Consiste nel fatto che il detenuto rimane libero nei suoi pensieri e nelle sue azioni, sebbene la sua libertà di azione fisica sia limitata.
